Art. 4.
(Residui di prodotti fitosanitari
negli alimenti).

      1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, i residui nelle derrate alimentari di prodotti fitosanitari e prodotti assimilati, loro metaboliti e altre sostanze facenti parte dei formulati commerciali, non possono superare, per ogni singola sostanza, il limite determinato dalla tossicità acuta e dall'accumulo e persistenza nell'organismo con l'adozione degli abituali fattori di sicurezza.
      2. La sommatoria fra i diversi residui non può in ogni caso superare quella ottenuta dalla somma dei residui previsti per cinque sostanze diverse.
      3. I limiti di tolleranza dei residui per ciascun prodotto sono fissati dall'Agenzia

 

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italiana fitofarmaci di cui all'articolo 5 e riportati nel decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 7, comma 2, che ne ordina la registrazione.